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L' area marina protetta di Capo
Carbonara
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In tutta l'Area Marina Protetta sono vietate:
- a) la caccia, la cattura, la raccolta, il
danneggiamento, e, in genere, qualunque attività che possa costituire
pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa
l'immissione di specie estranee;
- b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta
o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche
dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in
genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche
transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- c) l'introduzione di armi, esplosivi e di
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche e
inquinanti;
- d) le attività che possano comunque
arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione di programmi di studio
e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.
Oltre a quanto sopra,
in zona A sono vietati:
- a) l'asportazione, anche parziale, ed il
danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
- b) la navigazione, l'accesso e la sosta con
navi e unità da diporto di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 4;
- c) la balneazione, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 4;
- d) la pesca, sia professionale che sportiva,
con qualunque mezzo esercitata;
- e) la pesca subacquea.
Comma 4
In zona A è, invece, consentito: al
l'accesso al personale dell'ente gestore, per attività di servizio, e a
quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate
dall'ente gestore; b) le immersioni autorizzate dall'ente gestore a fini
scientifici e la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate
dall'ente gestore medesimo, in aree limitate e secondo percorsi prefissati,
tenendo comunque conto delle esigenze di elevata tutela ambientale.
in zona B sono vietati:
- a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto
sopra stabilito al comma 4;
- b) la libera navigazione a motore, fatto
salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma7;
- c) l'ormeggio non regolamentato;
- d)la pesca subacquea.
Comma 7
Sono invece consentiti:
- a) la navigazione a natanti ed imbarcazioni a
bassa velocità (non oltre 10 nodi), regolamentata dall'ente
gestore;
- b) la pesca sia professionale che sportiva,
previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area marina
protetta;
- c) la balneazione;
- d) l'ormeggio alle apposite strutture
predisposte dall'ente gestore;
- e) le immersioni con apparecchi
autorespiratori, previamente autorizzate dall' ente gestore.
in zona C sono vietati
- a) l'ancoraggio libero fatto salvo quanto
previsto dal precedente comma 4 nonché quanto stabilito al successivo
comma 10, lettera a) del presente art;
- b) l'ormeggio non regolamentato;
- c) la pesca subacquea.
Comma 10
In zona C è consentito:
- a) l'ancoraggio nei soli specchi acquei
attrezzati allo scopo dall'ente gestore e opportunamente segnalati;
- b) la navigazione a natanti ed
imbarcazioni;
- c) l'ormeggio, come regolamentato dall'ente
gestore dell'area naturale marina protetta;
- d) la pesca professionale ai pescatori
residenti nel comune di Villasinmius, e a quelli non residenti ove debitamente
autorizzati dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli
attrezzi ed allo sforzo di pesca;
- e) le immersioni subacquee compatibili con la
tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia,
riprese, turismo subacqueo, ecc.).
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