Capo Carbonara

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L' area marina protetta di Capo Carbonara


I regolamenti

In tutta l'Area Marina Protetta sono vietate:

  • a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
  • b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
  • c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche e inquinanti;
  • d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

Oltre a quanto sopra,

in zona A sono vietati:
  • a) l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
  • b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e unità da diporto di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
  • c) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
  • d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
  • e) la pesca subacquea.

Comma 4

In zona A è, invece, consentito: al l'accesso al personale dell'ente gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate dall'ente gestore; b) le immersioni autorizzate dall'ente gestore a fini scientifici e la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'ente gestore medesimo, in aree limitate e secondo percorsi prefissati, tenendo comunque conto delle esigenze di elevata tutela ambientale.

in zona B sono vietati:
  • a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito al comma 4;
  • b) la libera navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma7;
  • c) l'ormeggio non regolamentato;
  • d)la pesca subacquea.

Comma 7

Sono invece consentiti:

  • a) la navigazione a natanti ed imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi), regolamentata dall'ente gestore;
  • b) la pesca sia professionale che sportiva, previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area marina protetta;
  • c) la balneazione;
  • d) l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'ente gestore;
  • e) le immersioni con apparecchi autorespiratori, previamente autorizzate dall' ente gestore.
in zona C sono vietati
  • a) l'ancoraggio libero fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 nonché quanto stabilito al successivo comma 10, lettera a) del presente art;
  • b) l'ormeggio non regolamentato;
  • c) la pesca subacquea.

Comma 10

In zona C è consentito:

  • a) l'ancoraggio nei soli specchi acquei attrezzati allo scopo dall'ente gestore e opportunamente segnalati;
  • b) la navigazione a natanti ed imbarcazioni;
  • c) l'ormeggio, come regolamentato dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;
  • d) la pesca professionale ai pescatori residenti nel comune di Villasinmius, e a quelli non residenti ove debitamente autorizzati dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli attrezzi ed allo sforzo di pesca;
  • e) le immersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.).